Lavoratori sportivi
Lavoratori sportivi chi sono e cosa fanno? Allenatore, istruttore, direttore tecnico, preparatore atletico, segreteria, manutentore: in un circolo o in una scuola tennis lavorano figure molto diverse. Ma non tutte possono essere inquadrate allo stesso modo. La Riforma dello Sport richiede di guardare soprattutto alle mansioni effettivamente svolte.
La Riforma dello Sport ha cambiato in modo profondo il modo in cui associazioni e società sportive dilettantistiche devono gestire collaboratori, tecnici e figure che operano quotidianamente all’interno dei circoli. Per molti anni il settore sportivo dilettantistico ha utilizzato formule relativamente semplici per remunerare istruttori, allenatori e collaboratori. Oggi, invece, il quadro è diventato più articolato e richiede una maggiore attenzione nella scelta dell’inquadramento corretto.
Nel tennis il tema è particolarmente rilevante, perché in una stessa ASD o SSD possono convivere figure molto diverse tra loro: istruttori, allenatori, direttori tecnici, preparatori atletici, addetti alla segreteria, collaboratori amministrativi, manutentori dei campi, receptionist e altre professionalità.
La domanda che molte associazioni si pongono è quindi apparentemente semplice: chi può essere pagato attraverso una Co.Co.Co. sportiva e chi invece deve essere inquadrato in altro modo?
La risposta non dipende soltanto dal fatto che una persona lavori all’interno di un circolo sportivo. Uno degli aspetti fondamentali introdotti dalla Riforma dello Sport è infatti la distinzione tra lavoratore sportivo, collaboratore amministrativo-gestionale, volontario e altre tipologie di lavoratori o professionisti. Essere inseriti nell’organizzazione di una scuola tennis non significa automaticamente poter essere considerati lavoratori sportivi.
La normativa individua direttamente alcune figure, tra cui atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara. Accanto a queste possono essere riconosciute ulteriori mansioni considerate necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva, purché previste nell’ambito dell’ordinamento sportivo e inserite negli elenchi ufficiali. Questo significa che, prima di predisporre un contratto o stabilire un compenso, una ASD dovrebbe partire da una domanda molto concreta: che cosa fa realmente questa persona?
È proprio l’attività effettivamente svolta a determinare quale rapporto possa essere utilizzato. Un istruttore che tiene corsi di tennis, ad esempio, si trova in una situazione molto diversa rispetto a una persona che si occupa esclusivamente della segreteria. Allo stesso modo, il direttore tecnico che coordina lo staff, programma l’attività della scuola e supervisiona gli allenamenti svolge una funzione differente rispetto al manutentore che prepara i campi o interviene sugli impianti.
La distinzione può sembrare formale, ma ha conseguenze importanti. Cambiano infatti:
- il tipo di contratto utilizzabile;
- gli adempimenti collegati al rapporto;
- il trattamento previdenziale;
- il trattamento fiscale;
- gli obblighi dell’associazione;
- le modalità di comunicazione e gestione attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Uno degli errori ancora frequenti è quello di considerare la Co.Co.Co. sportiva come una sorta di contratto universale per chiunque lavori in una ASD. Non è così.
La collaborazione coordinata e continuativa sportiva rappresenta una delle forme attraverso cui può essere svolto il lavoro sportivo dilettantistico, ma deve essere coerente con la funzione realmente esercitata e con le modalità concrete del rapporto. Occorre inoltre ricordare che le ormai note soglie di 5.000 e 15.000 euro non rappresentano limiti massimi ai compensi.
La prima è collegata principalmente alla disciplina previdenziale; la seconda riguarda invece la franchigia fiscale prevista per il lavoro sportivo dilettantistico. Anche su questo punto la confusione è ancora notevole. Per questo abbiamo predisposto una guida pratica dedicata alle realtà tennistiche, nella quale analizziamo le principali figure che possono operare all’interno di una ASD o SSD e il loro possibile inquadramento.
Nel documento vengono affrontati, tra gli altri, i casi dell’istruttore, dell’allenatore, del direttore tecnico, del preparatore atletico, dell’addetto alla segreteria, del collaboratore amministrativo-gestionale e del manutentore dei campi. L’obiettivo non è complicare ulteriormente una normativa già articolata, ma fare esattamente il contrario: fornire uno strumento semplice per capire da dove partire. Perché oggi la regola più importante può essere riassunta in poche parole: contratto, mansioni e attività realmente svolta devono essere coerenti tra loro.
Nel PDF allegato trovi una guida completa, aggiornata al 2026, con esempi concreti e una tabella riepilogativa per capire rapidamente chi può essere lavoratore sportivo, chi può utilizzare una Co.Co.Co. sportiva e quali figure richiedono invece un diverso inquadramento.
IN SINTESI: non basta lavorare dentro una ASD/SSD per essere un lavoratore sportivo. Occorre verificare la figura prevista dalla legge o dal mansionario, il tesseramento quando richiesto e la natura reale del rapporto. Per saperne di più leggi l’approfondimento [Inquadrare un lavoratore sportivo]
